FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA
Relativamente ai sinistri da noi gestiti nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, la nostra assistenza è a costo ZERO, in quanto il nostro onorario viene riconosciuto e pagato dall'impresa designata dall'Ivass per la liquidazione del danno.
In caso di esito negativo nella fase stragiudiziale, la nostra assistenza è totalmente GRATUITA.
Tipologie di sinistri
-Ipotesi A - veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona) - per presentare la relativa domanda di risarcimento clicca qui;
-Ipotesi B - veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest'ultimi, di Euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente) - per presentare la relativa domanda di risarcimento clicca qui;
-Ipotesi C - veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. In questa ipotesi si distinguono le seguenti tre procedure, di cui solo la terza attualmente attiva:
-Liquidazione dei danni a cura del Commissario liquidatore dell'Impresa in liquidazione coatta amministrativa, nei casi di sinistri causati da veicoli o natanti assicurati con imprese che al momento del sinistro si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente, i cui Commissari liquidatori siano stati autorizzati, anche per conto del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti (art. 293 del D.lgs. n. 209 del 07.09.2005).
-Liquidazione dei danni a cura dell'Impresa Cessionaria, nei casi di sinistri causati da assicurati con polizze di Imprese il cui portafoglio r.c. auto è stato trasferito ad altra Compagnia.
-Liquidazione dei danni a cura dell'Impresa Designata, nei casi di sinistri causati da veicoli o natanti assicurati con imprese che al momento del sinistro si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente e per le quali non si verifichino le condizioni indicate ai due punti precedenti (art. 286 del D.lgs. n. 209 del 07.09.2005) - per presentare la relativa domanda di risarcimento clicca qui.
-Ipotesi D - veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose - per presentare la relativa domanda di risarcimento clicca qui.
Il Fondo provvede al risarcimento del danno nei seguenti casi ulteriori:
-Ipotesi Dbis - sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose - per presentare la relativa domanda di risarcimento clicca qui;
-Ipotesi Dter - sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (Art. 283, comma 1, lett. d-ter), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose - per presentare la relativa domanda di risarcimento clicca qui.
Massimali
L'intervento del Fondo per i casi indicati di seguito, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro (dall'11 giugno 2012 € 5.000.000,00 per danni a persona per sinistro, €.1.000.000,00 per danni a cose per sinistro; precedentemente, a far data dall'11 dicembre 2009, € 2.500.000,00 per danni a persona per sinistro ed € 500.000,00 per danni a cose per sinistro) cfr. art. 128 del D.lgs. n. 209/2005 così come modificato dal D.lgs. n.128/2007. Per consultare i massimali di legge relativi ai sinistri verificatisi prima di tale data clicca qui.
